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D.Lvo 09/01/2006 n. 52

Art. 136 - Modifiche all'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: «Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'articolo 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.». Capo XII MODIFICHE AL TITOLO II, CAPO XI, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 137 - Sostituzione della rubrica del capo XI, del titolo II, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. La rubrica del capo XI del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituita dalla seguente: «Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.».

Art. 138 - Sostituzione dell'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 155 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata. Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.».

Art. 139 - Sostituzione dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di re- sponsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.» .

Art. 140 - Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. Gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono abrogati. Capo XIII MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO I DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 141 - Sostituzione dell'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 164 (Decreti del giudice delegato). I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.».

Art. 142 - Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 166 (Pubblicità del decreto). Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.». Capo XIV MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO II DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 143 - Modifiche all'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e la direzione del giudice delegato» sono soppresse;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.».

Art. 144 - Modifiche all'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 169, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dopo la parola: «articoli» è inserita la seguente: «45,». Capo XV MODIFICHE AL TITOLO III, CAPO V, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 145 - Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. La rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituita dalla seguente: «Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti.».

Art. 146 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Dopo l'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è inserito il seguente: «Art. 182-ter (Transazione fiscale). Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonchè delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorchè non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonchè da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonchè a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme pare re della competente direzione regionale. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-bis.» Capo XVI ABROGAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 147 - Abrogazione del titolo IV regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. Il titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è abrogato.

2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Capo XVII MODIFICHE AL TITOLO DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 n. 267

Art. 148 - Sostituzione dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. L'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perchè disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.».

Art. 149 - Modifiche all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

1. All'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

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